ISTITUTO  TECNICO  CHIAVARI 

Laboratorio di Topografia e di Geodesia

Via S. Castagnola, 11 - 16043 Chiavari (GE) Italy


COLLAUDO DEI LAVORI
 
Collaudo dei lavori
Il collaudo di un'opera ha lo scopo di accertare se fu eseguita a perfetta regola d'arte, il conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate; se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, non solo per dimensioni, forma e qualità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste; se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo il contratto stipulato. Il Collaudatore è nominato dall'Amministrazione e non può essere né il Progettista né il Direttore dei lavori. Esaminati i documenti e gli atti relativi alla liquidazione finale avuti in consegna, il Collaudatore fissa il giorno in cui si procederà alla visita di collaudo e ne informa l'Amministrazione, la quale, a sua volta, avvisa il Direttore dei lavori, l'Imprenditore e i rappresentanti di tutte le Amministrazioni che avessero interesse ad intervenire al collaudo. L'appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli venissero richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, gli assaggi, ed in genere tutte le operazioni ritenute necessarie dal Collaudatore. Della visita di collaudo, il Collaudatore compila un processo verbale, che è una descrizione delle operazioni eseguite durante la visita. Redatto in duplice copia (di cui una in bollo), deve essere firmato dal Collaudatore, dall'Appaltatore, dall'Ingegnere capo o dal Sindaco, dal Direttore dei lavori e da tutti i funzionari intervenuti alla visita. Il Collaudatore, confrontando i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con quelli del progetto  e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, giudicando, in particolare, se l'opera sia o no collaudabile; sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile; le correzioni da introdursi nel conto finale; la liquidazione delle penali e delle multe; il credito liquido dell'Appaltatore. La relazione viene redatta in carta libera e firmata solo dal Collaudatore. L'esame delle eventuali riserve presentate dall'Impresa durante il corso dei lavori, viene fatta in una relazione riservata a parte. Per le opere eseguite regolarmente, il Collaudatore emette il certificato di collaudo nel quale egli, dopo aver riassunto il costo dell'opera, accennando esplicitamente alle modifiche, alle aggiunte e detrazioni al conto finale, stabilisce l'importo da porsi a carico dell'Appaltatore per danni dovuti a maggiori spese dipendenti da eventuali lavori eseguiti d'ufficio, la somma da rimborsare all'Amministrazione per spese di assistenza oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori, l'importo delle penalità per eventuali ritardi nella ultimazione dei lavori; e dichiarerà, infine,
il conto liquidato dell'Appaltatore e la collaudabilità dell'opera e sotto quali condizioni. Il certificato di collaudo, redatto in bollo, dovrà essere firmato anche dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, il quale firma per accettazione nel termine di 20 giorni. L'Imprenditore può anche non firmare il documento, oppure firmare con riserva facendo le sue osservazioni. Il Collaudatore riferisce sulle singole osservazioni, dopo avere assunto quelle ulteriori informazioni che ritiene di dovere assumere e quelle nuove visite ai lavori che crede di dover eseguire. Quando trattasi di lavori di non grande importanza (costo dell'opera che non supera, al netto del ribasso d'asta, i due milioni di lire) e non vi sono riserve dell'Appaltatore o queste siano di scarsa importanza, le operazioni possono essere contenute in un unico atto emesso dal Direttore dei lavori (certificato di regolare esecuzione dei lavori). Una volta emesso dall'Amministrazione appaltante il decreto di approvazione degli atti di collaudo, sarà provveduto alla restituzione della cauzione prestata dall'Impresa e allo svincolo delle ritenute. Le proposte del collaudatore nei riguardi delle riserve fatte dall'Impresa, possono essere accettate in tutto o in parte dal Ministero, il quale comunica all'Amministrazione competente la somma che intende offrire per tacitare l'Imprenditore di ogni suo diritto. L'Impresa rilascia una dichiarazione di accettazione e il Ministero, approvata la dichiarazione, provvede ad emettere il mandato di pagamento per liquidazione finale a favore dell'Impresa. In caso di mancata accettazione da parte dell'Impresa, il Ministero rigetta le sue riserve.